Sebbene la letteratura ci dica che vi sia differenza tre le due figure, il primo infatti opererebbe nella stessa stanza del medico di base mentre il secondo in uno studio attiguo, vengono trattati dal punto di vista normativo come sinonimi e si da per sottinteso che la collocazione sia in uno studio attiguo.
Da molti anni (almeno dal 2010 con proposte di legge che si sono avvicendate) se ne parla e come accade sempre quando un bisogno sociale diventa un bisogno emergente, la politica se ne fa portatrice e prova a più riprese a dare una risposta cercando di normarlo.
In questo caso specifico il bisogno, già presente, ha subito una brusca accellerata a fronte della pandemia che ha in qualche modo puntato i riflettori non solo sui drammatici effetti sulla salute fisica ma anche su quelli di natura psicologica.
Pertanto i numerosi tentativi di normazione falliti nel tempo iniziano oggi ad andare a compimento.
Ma con quale modalità?
Se il bisogno dei cittadini di rivolgersi allo psicologo sempre più si fa strada sotto forma di “diritto” alla salute psicologica al pari di quella fisica e possiamo dunque farlo rientrare nel cappello dell’art. 32 della Costituzione, la direzione dovrebbe essere quella di riconoscere la titolarità allo psicologo di accertare il bisogno psicologico di cui il cittadino è portatore e stabilire se e a quale genere di trattamento debba accedere.
Così come il medico di base accerta nel paziente se vi sia una patologia a fronte del sintomo lamentato e dispone eventuali ulteriori analisi ed invia a colleghi specialisti, stessa cosa dovrebbe avvenire con il paziente che lamenta sintomi di ordine psicologico, seguendo l’iter: non sto bene, mi rivolgo allo psicologo (di base) che trovo all’interno di un servizio pubblico sul territorio e questi mi manderà, se lo ritiene, da uno specialista (che il servizio pubblico mi garantisce, salvo la mia facoltà di rivolgermi ad un privato).
Il medico di base e lo psicologo di base dovrebbero dunque essere due figure di riferimento paritarie e strettamente connesse a disposizione del cittadino di cui lo Stato garantisce la presenza.
Di più, nell’ottica espressa anche nel PNRR quando si parla delle Case di Comunità, il cittadino dovrebbe essere preso in carico nella totalità dei suoi bisogni, di natura fisica (dal medico, dal pediatra e dall’infermiere), psicologica (dallo psicologo e dallo psichiatra), sociale (dall’assistente sociale e dall’educatore), tutte figure paritarie ed ugualmente importanti a garantire la salute nei suoi molteplici aspetti.
Le norme che si sono però avvicendate nel tempo non sempre appaiono perseguire tale obiettivo.
Andiamone a vedere nel dettaglio le ragioni.
Un primo punto riguarda il fatto che sia la salute che la formazione (dei futuri psicologi di base) sono materie “concorrenti” tra Stato e Regioni.
Se il bisogno è evidentemente nazionale (e dunque materia dello Stato) è pur vero che in assenza di una regolamentazione a tale livello le Regioni si sono sentite in dovere e anche in diritto di dare una risposta sul territorio di loro competenza.
Tale risposta è stata più volte impugnata dallo Stato fino a quando un tribunale particolarmente sensibile ha dato ragione alle istanze della Regione Campania, aprendo di fatto la strada a tutte le altre regioni.
Un altro punto riguarda la dolente nota dei finanziamenti, quand’anche queste leggi regionali siano state approvate i finanziamenti stanziati sono decisamente esigui rispetto ai bisogni reali.
Un terzo punto riguarda la questione della territorialità, se alcune Regioni hanno infatti colto l’indicazione del PNRR e immaginato lo psicologo dentro le case della salute realizzando quell’accoglienza dei bisogni a tutto tondo, altre hanno invece immaginato l’inserimento dello psicologo nelle ASL con una idea dunque molto diversa e maggiormente “medicalizzata” dei bisogni di natura psicologica.
Un quarto punto strettamente collegato al precedente riguarda il fatto che in alcune delle norme regionali approvate viene detto chiaramente che il primo contatto del cittadino debba essere con il medico che deciderà (sulla base di quali competenze?) di inviarlo o meno allo psicologo.
Passo indietro nel tempo di molti anni per la professione di psicologo, che era stato temuto e poi scongiurato persino dal tanto discusso “bonus psicologico” e che rientra dalla finestra per esempio con l’approvazione della Legge Regionale sullo psicologo di base della Toscana.
Vediamo ora, con la lente su questi punti quale sia la situazione regionale partendo, solo come incipit dal Disegno di Legge (nazionale) n. 1827 del settembre 2020 che non è stato approvato.
Collocazione: in ogni azienda sanitaria locale è istituito il servizio di psicologia di cure primarie, strutturato a livello di distretto sanitario
Accesso da parte del cittadino: invio da parte del medico
Val d’Aosta: non risultano proposte
Lombardia: presentato in attesa di approvazione
Finanziamento: 12 milioni di euro
Collocazione: Case di Comunità e ASL
Accesso da parte del cittadino: diretto
Piemonte: DGR 35-5257 ”Psicologo delle Cure Primarie” per l’anno 2022
Finanziamento: 1.837.616,00
Collocazione: Case di Comunità
Accesso da parte del cittadino: diretto
Trento: presentato in attesa di approvazione
Finanziamento: 3 milioni di euro
Bolzano: non risultano proposte
Veneto: Approvata mozione, ma non se ne trova traccia
Friuli Venezia Giulia : in attesa di approvazione
Collocazione: Case di Comunità
Accesso da parte del cittadino: diretto
Liguria: non risultano proposte
Toscana: approvato
Collocazione: ASL
Accesso da parte del cittadino: su prescrizione medica
Finanziamento: 350.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024
Emilia Romagna: non risultano proposte
Lazio: proposta di legge n. 138/2021 non risultano aggiornamenti
Marche: non risultano proposte
Molise: proposta
Collocazione: ASL
Accesso da parte del cittadino: su prescrizione medica
Abruzzo: approvato
Collocazione: ASL
Accesso da parte del cittadino: diretto
Finanziamento:400 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2022-2024
Basilicata: non risultano proposte
Puglia: legge regionale n. 21 del 7 luglio 2020 impugnata dal governo
Campania: approvata
Collocazione: ASL
Accesso da parte del cittadino: diretto
Finanziamento: 600.000 per il 2022
Calabria: presentata proposta di legge, ma non si trova
Sardegna: non risultano proposte
Sicilia: presentata proposta di legge, ma non si trova
Dopo questa carrellata, credo salti immediatamente agli occhi la variabilità degli intendimenti regionali in quanto ai punti presi in esame.
Personalmente la speranza che ho è che tutte queste proposte e leggi regionali vengano rapidamente superate da una norma nazionale che garantisca uniformità di trattamenti, contratti e formazione (sulla formazione immagino che sarà giocata dalle regioni una ulteriore grande partita…)
E che tale norma nazionale prenda le mosse dalla proposta presentata in Lombardia che pare essere una delle poche Regioni a rispettare tutti i criteri che fanno della nostra professione una professione sanitaria al pari di tutte le altre e ad abbracciare i criteri del PNRR delle Case di Comunità che hanno un approccio ai bisogni del cittadino intesi nella loro totalità, che richiede un vero lavoro in équipe e che ci mette al passo con l’Europa.
Per brevità non faccio qui alcuna considerazione né sui requisiti, né sulla formazione, né sulle modalità di raccolta dei dati relativi alla ricaduta di questa operazione.