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Il presente articolo ricalca fedelmente il contenuto delle modifiche effettuate al codice deontologico dal CNOP e pubblicate il 16 giugno. Trovando il file PDF delle modifiche poco accessibile da cellulare ho ritenuto opportuno riproporre lo stesso testo in versione html. In questo modo il contenuto è più fruibile e comprensibile.
Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani (CDPI)
Legenda: Le modifiche di struttura, di contenuto e ‘stilistiche’ (i.e. gender friendly) sono evidenziate in grassetto. Ad ogni articolo è stato inserito un titolo coerente con il contenuto.
Capo I – Principi generali
Versione CDPI vigente
Articolo 1
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Versione CDPI revisionata e integrata
Articolo 1 – Campo di applicazione
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutte le iscritte e tutti gli iscritti all’Albo.
Tutte le psicologhe e tutti gli psicologi iscritti sono tenuti alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Versione CDPI vigente
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Versione CDPI revisionata e integrata
Articolo 2 – Procedure disciplinari e sanzioni
La psicologa e lo psicologo non mettono in atto azioni e comportamenti che ledono il decoro e la dignità della professione.
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ogni azione od omissione contrarie al corretto esercizio della professione sono puniti secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989,
n. 56.
Versione CDPI vigente
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Versione CDPI revisionata e integrata
Articolo 3 – Principio di responsabilità
La psicologa e lo psicologo considerano loro dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale operano per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. La psicologa e lo psicologo sono consapevoli della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, possono intervenire significativamente nella vita delle altre persone. Pertanto devono prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, culturali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso inappropriato della loro influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza di committenti e persone destinatarie della loro prestazione professionale. La psicologa e lo psicologo sono responsabili dei loro atti professionali e delle loro prevedibili e dirette conseguenze.
Versione CDPI vigente
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
Versione CDPI revisionata e integrata
Articolo 4 – Principio del rispetto e della laicità
La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori.
La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui la psicologa e lo psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.
Versione CDPI vigente
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
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Articolo 5 – Competenza professionale
La psicologa e lo psicologo sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali operano. La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconoscono i limiti della loro competenza e usano, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali hanno acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. La psicologa e lo psicologo impiegano metodologie delle quali sono in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscitano, nella persona cliente e/o utente aspettative infondate.
Versione CDPI vigente
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre
discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
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Articolo 6 – Autonomia professionale
La psicologa e lo psicologo accettano unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la loro autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informano il loro Ordine regionale. La psicologa e lo psicologo salvaguardano la loro autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; sono perciò responsabili della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne ricavano. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, la psicologa e lo psicologo esercitano la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Versione CDPI vigente
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
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Articolo 7 – Validità dei dati e delle informazioni
Nelle attività di ricerca, nelle comunicazioni dei risultati e in ogni altra attività professionale, nonché nelle attività didattiche, di formazione e supervisione, la psicologa e lo psicologo valutano attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità, di attendibilità, di accuratezza, di affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte; espongono, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicitano i limiti dei risultati a cui sono arrivati.
La psicologa e lo psicologo, su casi specifici, esprimono valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata, coerente con il tema oggetto di valutazione ed attendibile.
Versione CDPI vigente
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
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Articolo 8 – Tutela della professione e contrasto all’esercizio abusivo
La psicologa e lo psicologo contrastano l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnalano al Consiglio dell’Ordine i presunti casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza. Parimenti, utilizzano il loro titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avallano con esso attività ingannevoli od abusive.
Versione CDPI vigente
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione alluso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Versione CDPI revisionata e integrata
Articolo 9 – Consenso informato nella ricerca
Nella loro attività di ricerca la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente le persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle procedure, ai metodi, ai tempi e ai rischi della stessa, nonché alla modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne il consenso.
Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed alla loro istituzione di appartenenza.
Devono altresì garantire alle persone partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente, correttamente e completamente le persone partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa, la psicologa e lo psicologo hanno l’obbligo di fornire alla fine dell’attività sperimentale e/o di ricerca, le informazioni dovute e di acquisire l’autorizzazione all’uso del materiale e dati raccolti.
Per quanto concerne le persone che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. È altresì richiesto l’assenso delle persone stesse, ove siano in grado di comprendere la natura dei contenuti delle attività in cui saranno coinvolte e della collaborazione richiesta, in relazione alla loro età e al loro grado di maturità nel pieno rispetto della loro dignità.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Versione CDPI vigente
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il
comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne
la natura ed a evitare loro sofferenze.
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Articolo 10 – Attività professionali con gli animali
Quando le attività professionali, incluse quelle di ricerca, hanno ad oggetto il comportamento degli animali, la psicologa e lo psicologo si impegnano a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Versione CDPI vigente
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale.
Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione
del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni
professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano
le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
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Articolo 11 – Segreto professionale
La psicologa e lo psicologo sono strettamente tenuti al segreto professionale. Pertanto non rivelano notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del loro rapporto professionale, né informano circa le prestazioni professionali programmate o effettuate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dai seguenti articoli.
Versione CDPI vigente
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
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Articolo 12 – Testimonianza
La psicologa e lo psicologo si astengono dal rendere sommarie
informazioni o testimonianza su quanto conosciuto per ragione della propria professione.
La psicologa e lo psicologo possono derogare all’obbligo del segreto professionale in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione. Valutano, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica della persona destinataria della prestazione.
In assenza del consenso della persona destinataria della prestazione e salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, la psicologa e lo psicologo devono astenersi dal rendere informazioni, e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice.
Versione CDPI vigente
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Versione CDPI revisionata e integrata
Articolo 13 – Casi di referto o denuncia o deroga alla riservatezza
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, la psicologa e lo psicologo limitano a quanto strettamente necessario, all’adempimento di tale obbligo, il riferimento di quanto appreso in ragione del loro rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica della persona. Negli altri casi, valutano con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla loro doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica della persona e/o di terzi.
Versione CDPI vigente
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
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Articolo 14 – Interventi professionali su gruppi
Nel caso di intervento su o attraverso gruppi, la psicologa e lo psicologo hanno il compito di informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. Devono altresì impegnare, quando necessario, le persone componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuna alla riservatezza.
Versione CDPI vigente
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
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Articolo 15 – Collaborazioni interprofessionali e condivisione delle informazioni
Nel caso di collaborazione con altre figure professionali parimenti tenute al segreto, la psicologa e lo psicologo, previo consenso della persona destinataria della prestazione, possono condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Versione CDPI vigente
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.
Versione CDPI revisionata e integrata
Articolo 16 – Salvaguardia dell’anonimato
La psicologa e lo psicologo redigono le comunicazioni scientifiche in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato delle persone destinatarie della prestazione.
Versione CDPI vigente
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
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Articolo 17 – Protezione di dati e documenti
La riservatezza delle comunicazioni deve essere protetta e garantita anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.
La psicologa e lo psicologo che collaborano alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adoperano per la realizzazione di garanzie di tutela delle persone interessate.
Versione CDPI vigente
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsiaffinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte delcliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
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Articolo 18 – Rispetto della libertà di scelta
In ogni contesto professionale la psicologa e lo psicologo devono adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell’ente o della persona cliente e/o paziente, della professionista o del professionista cui rivolgersi.
Versione CDPI vigente
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
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Articolo 19 – Contesti valutativi
La psicologa e lo psicologo che prestano la loro opera professionale in contesti di selezione e valutazione sono tenuti a rispettare esclusivamente i criteri della propria specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avallano decisioni contrarie a tali principi.
Versione CDPI vigente
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
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Articolo 20 – Attività di docenza e formazione psicologica
Nella loro attività di docenza, di didattica e di formazione la psicologa e lo psicologo stimolano in studentesse, studenti e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Versione CDPI vigente
Articolo 21
L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
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Articolo 21 – Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali
La psicologa e lo psicologo anche attraverso l’insegnamento, in ogni ambito e ad ogni livello, promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura psicologica.
Tuttavia costituisce grave violazione deontologica l’insegnamento a persone estranee alla professione psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione stessa.
Costituisce aggravante il caso in cui l’insegnamento dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici della professione psicologica abbia come obiettivo quello di precostituire possibili esercizi abusivi della professione.
Versione CDPI vigente
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.
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Articolo 22 – Condotte non lesive
La psicologa e lo psicologo adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente, e nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi.