Il 28 ottobre 2021 il Senato ha approvato la legge che include la laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) come laurea abilitante.
Questo significa che gli studenti che si stanno iscrivendo quest’anno ad un corso di magistrale in Psicologia , fra due anni, finito il corso e discussa la tesi di laurea saranno abilitati alla professione di Psicologo .
Una conquista attesa da tanto tempo ed in linea con le normative Europee che aiuta i nuovi laureati ad entrare con meno spreco di tempo nel mondo lavorativo come professionisti abilitati.
Sarà compito delle Università quello di modificare i percorsi di studio inserendo la possibilità di frequentare durante gli anni di formazione stage, tirocini ed altre attività pratiche professionalizzanti.
È stato dunque eliminato l’esame di Stato con le annesse 4 prove.
Ma cosa accadrà agli studenti che si sono laureati in precedenza o che sono in procinto di laurearsi in quest’anno accademico 2022/2023?
Alcuni già frequentano tirocini presso strutture del Sistema Nazionale Sanitario, altri presso strutture private accreditate dagli Ordini Regionali e convenzionate con le Università.
Come Tutor di una di queste strutture mi sono posta ed ho posto alle varie segreterie tante domande sulla sorte di questi allievi a me affidati: alcuni che hanno concluso il primo semestre di tirocinio post lauream ed hanno cominciato e quasi finito il secondo. Altri che stanno concludendo il primo e cominceranno ad ottobre il secondo. Altri ancora provenienti da un’altra struttura che continueranno con me questa esperienza di tirocinio.
Devo dire che è davvero mortificante non saper dare risposte certe ai propri allievi perché le risposte ricevute dagli enti preposti sono state davvero molto confuse e contrastanti in tutto quest’anno.
Finalmente il 15 settembre ho potuto chiarire vari quesiti, rimasti in sospeso da quasi un anno, partecipando ad un incontro con la commissione paritetica dell’Ordine Psicologi della Lombardia.
Non era un incontro aperto a tutti ma solo ad Enti/Tutor accreditati dall’OPL. Infatti, ho potuto partecipare perché sono accreditata dall’OPL e da un po’ di anni come Tutor di tirocinanti Universitari: tirocini curriculari e post lauream per l’abilitazione alla professione di Psicologo.
Provo a fare una sintesi di quello che è stato detto con la speranza che si possa fare chiarezza e dare una risposta ai tanti quesiti posti sull’argomento.
Sicuramente i periodi di transizione rispetto ai cambiamenti hanno bisogno di un tempo che dia la possibilità di “riposizionarsi” in maniera da non bloccare i vecchi processi già in atto non tralasciando però le nuove normative alle quali bisogna attenersi per legge.
Proprio per questo si ha bisogno di linee guida che accompagnino questa transizione.
Come ho già detto, le lauree abilitanti saranno operative entro non meno di due anni e quando arriverà questo tempo, i tirocini si svolgeranno curriculari e la laurea sarà direttamente abilitante.
Esistono però alcune linee guida descritte nel decreto legge che riguardano questo periodo di transizione e che hanno comunque delle regole ben precise da seguire e gli Enti, i Tutor, le Università e gli studenti devono adeguarsi a queste nuove normative .
Provo a farne una sintesi cercando di descriverle in modo semplice.
- La precedenza del Tirocinio Pratico Valutativo, riguardo alle strutture, va data a quelle che fanno parte o che sono accreditate dal Sistema Nazionale Sanitario ma data la grande richiesta, vanno bene anche le altre strutture convenzionate dalle Università.
- Le strutture dovranno mettere a disposizione le attività di apprendimento, i metodi, gli strumenti applicativi ed anche le esperienze pratiche.
- Per gli studenti che stanno terminando il secondo semestre post lauream, devono finire le 1000 ore e nulla cambia.
- Mentre per gli studenti che si accingono a cominciare il primo oppure il secondo semestre potranno terminare il loro tirocinio con 750 ore da svolgere preferibilmente in più enti in maniera da diversificare la propria esperienza di tirocinio ed acquisire varie competenze. Si possono svolgere le ore concordate con i vari enti e rispettivi tutor.
Ad esempio si possono fare 200 ore in un ente, 150 in un altro e 350 in un altro ancora. Oppure 500 presso un Ente e 250 presso un altro Ente. C’è anche da dire che si possono svolgere tutte e 750 ore presso lo stesso ente con la raccomandazione di diversificare le esperienze in varie aree.
In pratica non c’è nessun veto su questo ma solo una raccomandazione o consiglio per gli studenti di approfittare di questo tempo per formarsi in più aree della Psicologia.
- Gli inizi di tirocinio non sono più vincolati a giorni e mesi precisi ma sono diventati più flessibili e quindi si può cominciare quando si vuole previo accordo con le Università, le strutture ed i tutor.
- Sono state abolite le 4 aree specifiche: Clinica e Comunità – Sociale e del Lavoro – Sviluppo in età evolutiva – Generale e Sperimentale.
Per questo motivo, gli enti interessati devono ripresentare i loro progetti adeguandoli in un unico scritto (file) riguardo alle proprie aree di competenza.
- Sempre riguardo all’eliminazione delle aree i tutor non sono più tenuti a specificarle.
- Riguardo alle convenzioni già in corso tra Enti e Università, bisogna stare attenti alle comunicazione che avverranno tramite e-mail che verranno inviate dalle segreterie delle Università perché chiederanno di stipulare una nuova convenzione oppure di modificare in qualche modo quella già esistente.
- Cambia anche il Libretto del tirocinante che diventa anche una valutazione del tutor.
In pratica un giudizio di idoneità o inidoneità del tutor suddiviso per varie competenze che verrà tenuto presente durante un’ unica prova orale finale abilitante alla professione dove gli esaminandi potranno fare domande sul codice deontologico, sulle attività di tirocinio e sulle competenze acquisite.
Le competenze sono circa nove ma non è detto che quell’Ente specifico abbia messo a disposizione strumenti per acquisirle tutte.
Il questionario per la valutazione sarà simile a quelli messi a disposizione anche adesso da alcune Università.
Il Tutor dovrà indicare per ogni competenza , se questa è stata osservata ed in quale ambito e alla fine dovrà dare un giudizio finale del tirocinio di idoneità oppure di non idoneità rispetto alle competenze di “sapere fare” e “saper essere Psicologo“.
Se lo studente non dovesse risultare idoneo dovrà ripetere quelle ore di tirocinio.
Il libretto cambia solo per chi inizia adesso il primo o il secondo semestre ad ottobre.
Queste in generale le nuove linee guida da seguire in questo periodo di transizione e in attesa che le Lauree diventino finalmente abilitanti. Un futuro per gli studenti di oggi con regole molto più flessibili di quelle del nostro periodo di abilitazione che non potrà che giovare ai giovani che potranno sperimentarsi subito dopo la laurea come professionisti già formati ed abilitati.