il 31 gennaio di norma è una data di scadenza per l’inserimento delle fatture emesse nel secondo semestre dell’anno precedente. Di solito questo provoca ansia a tutti i professionisti che si sono ritrovati a inserire in ritardo i documenti nel sistema TS. Quest’anno ad aumentare il livello di ansia ci ha pensato il CNOP postando, sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale degli Psicologi, un messaggio fuorviante dove specificava che bisognava inserire in STS entro il 31 gennaio 2023 anche le fatture emesse con il bonus Psicologo di Stato. Tutto questo ha creato una gran confusione perché ci troviamo agli inizi di questa procedura che riguarda la fatturazione con bonus.
Vediamo un attimo di chiarire che cosa è accaduto. Le prime fatture emesse con bonus riguardano il mese di dicembre 2022. Mentre i primi rimborsi INPS dovrebbero arrivare oggi 31 gennaio 2023 perché il decreto specifica che i rimborsi avverranno entro il mese successivo dall’emissione nel sistema INPS dei dati della fattura emessa con bonus. Quindi le fatture con bonus emesse a dicembre 2022 saranno rimborsate da INPS entro fine gennaio 2023. Ricordiamo anche la norma del “principio di cassa” secondo il quale noi Psicologi lavoriamo e che specifica che le fatture vanno inviate in STS solo se saldate.
Stamattina una collega pugliese mi segnala tempestivamente un post condiviso su Facebook dal Consiglio Nazionale degli Psicologi che rinvia al sito ufficiale del CNOP , il quale rinvia alla lettura di questo articolo che è stato pubblicato su Wired il 27 gennaio 2023: https://www.wired.it/article/bonus-psicologo-scadenza-31-gennaio/
In questo articolo si scrive che le fatture 2022 emesse con bonus vanno inviate entro oggi 31 gennaio 2023 . Ma non è esatto per le fatture non saldate. Un altra falsa notizia ce la da su fatture cumulative del bonus scrivendo: “…gli psicologi dovranno dunque inoltrare al sistema una fattura per ciascuna seduta, distinguendo l’importo versato direttamente dal contribuente da quello oggetto del bonus, per un massimo di 50 euro per volta.” Assolutamente falso infatti la guida INPS è chiara nel dire che si possono fatturare più sedute con la stessa fattura. Alcuni colleghi hanno inserito l’INPS , evidenziando più sedute confermate, i dati di un’unica fattura.
Quindi il CNOP prende come riferimento un articolo da una fonte non ufficiale? Tra l’altro, non fa riferimento a nessuna normativa/ messaggio/circolare AdE mandando in tilt tutti noi professionisti già provati dal susseguirsi di miriadi di cambiamenti e proroghe dell’ ultimo minuto?
Come Responsabile Regionale dell’ Associazione Professione& Solidarietà mi ritrovo spesso a rispondere ai dubbi dei colleghi dando come risposta sempre riferimenti presi da fonte ufficiale. Questa mattina mi sono trovata in difficoltà perché non c’era tempo per scrivere ed aspettare una risposta sia da STS e sia da Agenzia delle Entrate.
Quindi per dare una risposta certa e non solo intuitiva al post del CNOP, ho chiamato STS e AdE . Al numero verde del sistema tessera sanitaria mi hanno risposto ( operatore 11877): “le fatture anche con bonus vanno inserite quando sono state saldate.”
Questo perché dal sistema è previsto l’inserimento sia la data di emissione della fattura ma anche la data di pagamento e se la fattura non è stata saldata quale data mettiamo?”
L’ operatore mi ha risposto quasi ironicamente: “ma che domanda è questa? Se non ha una data di pagamento del saldo, come fa ad inserirla?“
Sapendo che STS non si occupa delle norme e dato che sono pignola , ho chiamato anche l’ Agenzia delle Entrate e alla mia domanda se ci fosse scadenza odierna per inserire i STS le fatture emesse a dicembre 2022 non ancora rimborsate da INPS mi hanno risposto ( operatore 050 da Roma) : “voi lavorate con il principio di cassa e non esiste nessuna nuova norma al riguardo. Gli Psicologi inviano le fatture in STS solo se saldate anche se sono con bonus.“
Ho fatto un’altra domanda specifica per quanto riguarda le fatture pagate in parte dal paziente e in parte dall’INPS E mi hanno risposto: “in tutte e due i casi per chi lavora col principio di cassa vale sempre la norma che le fatture vanno inserite solo se saldate. Quindi anche se il paziente ha pagato la sua parte nel 2022 e l’INPS salda nel 2023, in STS Va inserita la data di pagamento a saldo, in questo caso quella dell’Inps. Se INPS non paga nel 2022 le fatture vanno inserite nel semestre del 2023 quando avviene il saldo“.
Alla mia domanda sul perché del post del CNOP che ha mandato in tilt me e tutti i colleghi, l’operatore di AdE mi ha risposto che questo è un quesito da porre al CNOP e mi ha ribadito che non ci sono nuove norme a riguardo.
Quindi abbiamo chiesto sui social, commentando anche sotto il post delle pagine del CNOP oltre ad una comunicazione ufficiale come associazione, di rettificare il messaggio scritto sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi perché è fuorviante così come per logica avevamo intuito.
Tutto è bene ciò che finisce bene e possiamo rilassarci perché il CNOP ha cancellato e sostituito sul sito e sulle pagine social questo falso messaggio con questa nuova e più chiara comunicazione.
“Scade oggi, martedì 31 gennaio, il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei professionisti, ovvero di tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie, chiamate a trasmettere i dati relativi al secondo semestre del 2022. Le fatture relative al “bonus psicologico” seguono le stesse scadenze: entro il 31 gennaio per gli incassi ricevuti entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per gli incassi ricevuti nel primo semestre 2023.“
Confidiamo che i prossimi post/ messaggi del nostro Consiglio Nazionale non partano da articoli scritti da chicchessia ma che possano darci la possibilità di riferirci a fonti ufficiali.